Codice civile
Art. 1025 c.c. — Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo II — Dell’uso e dell’abitazione
Testo dell'articolo
Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi gode interamente del fondo o della casa sostiene gli oneri ordinari indicati come un usufruttuario; per un godimento parziale contribuisce proporzionalmente.
Esempio pratico
Chi abita solo una parte dell'immobile partecipa agli oneri secondo il godimento effettivo.