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Art. 1025 c.c. — Obblighi inerenti all'uso e all'abitazione 

Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo II — Dell’uso e dell’abitazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l'usufruttuario.

Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi gode interamente del fondo o della casa sostiene gli oneri ordinari indicati come un usufruttuario; per un godimento parziale contribuisce proporzionalmente.

Esempio pratico

Chi abita solo una parte dell'immobile partecipa agli oneri secondo il godimento effettivo.

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