Codice civile
Art. 111 c.c. — Celebrazione per procura
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il matrimonio per procura è ammesso per militari e persone al seguito delle forze armate per servizio in tempo di guerra. È possibile anche quando uno sposo risiede all’estero e vi sono gravi motivi, previa autorizzazione del tribunale secondo la procedura prevista. La procura deve indicare l’altro sposo e risultare da atto pubblico, salvo la forma militare ammessa. Non si può celebrare dopo 180 giorni dal rilascio. La coabitazione successiva alla celebrazione elimina gli effetti della revoca ignorata dall’altro sposo al momento delle nozze.
Esempio pratico
Uno sposo risiede all’estero e sussistono gravi ragioni: ottenuta l’autorizzazione, conferisce una procura specifica; la cerimonia deve avvenire entro 180 giorni.
Giurisprudenza
Procura matrimoniale e scelta patrimoniale
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 17175, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’impiego di un procuratore nella celebrazione permette di manifestare il consenso matrimoniale in assenza del rappresentato. Una procura che gli consenta di scegliere la separazione dei beni, però, non basta da sola a costituire quel regime: occorre che nell’atto risulti l’accordo di entrambi gli sposi sulla deroga alla comunione legale.
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