Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1294 c.c. — Solidarietà tra condebitori 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo VII — Di alcune specie di obbligazioni; Sezione III — Delle obbligazioni in solido

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Quando più debitori sono obbligati per la stessa prestazione, la solidarietà è la regola, a meno che legge o titolo dispongano diversamente. Il creditore può quindi pretendere il tutto da uno di essi. La disposizione non stabilisce un’analoga presunzione generale per più creditori né elimina le eccezioni speciali.

Esempio pratico

Due persone assumono congiuntamente un debito senza una diversa previsione: si verifica la solidarietà passiva.

Giurisprudenza

  • Debiti ereditari come eccezione alla solidarietà

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3142, 2025, Rv. 673883-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    I debiti del defunto, compresi quelli risarcitori, si ripartiscono normalmente fra gli eredi senza solidarietà. La Corte ne ricava la separabilità delle posizioni processuali e l’assenza del litisconsorzio necessario.

    Fonte →

Articoli collegati