Codice civile
Art. 1439 c.c. — Dolo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il dolo determinante annulla il contratto; se proviene da terzo deve essere noto alla parte avvantaggiata.
Il raggiro deve aver determinato la conclusione del contratto: senza di esso la vittima non avrebbe firmato. Se il raggiro proviene da terzo, l’annullamento richiede anche la conoscenza della parte avvantaggiata.
Provare inganno e incidenza determinante, oltre alla conoscenza per dolo del terzo.
Esempio pratico
Una parte usa raggiri senza i quali l’altra non avrebbe firmato.
Un intermediario inventa caratteristiche decisive del bene e il venditore lo sa: l’acquirente valuta l’annullamento per dolo determinante.
Giurisprudenza
Raggiri determinanti
Corte di cassazione, sez. 1 -, Sentenza n. 20231, 2022, Rv. 664980-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per il dolo invalidante servono artifici o menzogne capaci di alterare in modo rilevante la decisione di contrarre.
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