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Art. 1560 c.c. — Entità della somministrazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione, s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo per l'intera somministrazione o per le singole prestazioni, spetta all'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno, ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se manca una quantità pattuita, conta il normale fabbisogno del beneficiario alla stipula; se sono fissati massimo e minimo, questi può scegliere nei limiti. Un minimo pattuito resta dovuto secondo la regola del terzo comma.

La quantità normale si misura al momento dell’accordo, non secondo qualsiasi esigenza successiva. Quando sono previsti un minimo e un massimo, la scelta del beneficiario resta dentro quei confini; il minimo pattuito non va confuso con una stima meramente indicativa.

Il fabbisogno va riferito al tempo della conclusione; provare quantità e limiti convenuti.

Esempio pratico

Un laboratorio ordina gas secondo il proprio fabbisogno ordinario, entro una fascia concordata.

Un’officina che consumava normalmente 100 unità al mese non può pretendere senza verifica 1.000 unità perché ha ampliato l’attività dopo la stipula.

Giurisprudenza

  • Normale fabbisogno nella fornitura di gas

    Corte di cassazione, sez. III, n. 20257, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    In assenza di quantità minima concordata, si guarda al fabbisogno normale; il fornitore che domanda danni per mancati ritiri deve provare il pregiudizio concreto.

    Fonte →

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