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Codice civile

Art. 1680 c.c. — Limiti di applicabilità delle norme 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le regole codicistiche del trasporto valgono anche per acqua, aria, ferrovia e posta soltanto nella misura in cui non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali.

La disposizione stabilisce una gerarchia pratica: prima si identifica il mezzo e il rapporto, poi si verifica la normativa di settore, comprese convenzioni internazionali e norme dell'Unione europea quando pertinenti. Non basta citare una regola generale per superare un limite o un rimedio speciale.

Controllare tratta, mezzo, categoria del viaggiatore o della merce e regime speciale vigente.

Esempio pratico

Un bagaglio viene perso in un volo internazionale: prima di applicare i termini del codice civile si verifica la disciplina del trasporto aereo applicabile.

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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