Codice civile
Art. 1680 c.c. — Limiti di applicabilità delle norme
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d'acqua o per via d'aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le regole codicistiche del trasporto valgono anche per acqua, aria, ferrovia e posta soltanto nella misura in cui non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali.
La disposizione stabilisce una gerarchia pratica: prima si identifica il mezzo e il rapporto, poi si verifica la normativa di settore, comprese convenzioni internazionali e norme dell'Unione europea quando pertinenti. Non basta citare una regola generale per superare un limite o un rimedio speciale.
Controllare tratta, mezzo, categoria del viaggiatore o della merce e regime speciale vigente.
Esempio pratico
Un bagaglio viene perso in un volo internazionale: prima di applicare i termini del codice civile si verifica la disciplina del trasporto aereo applicabile.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.