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Art. 1682 c.c. — Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.

Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nei trasporti cumulativi di persone ciascun vettore risponde per il proprio tratto, mentre il danno da ritardo o interruzione si misura considerando l'intero viaggio.

È una regola diversa dalla solidarietà prevista per il trasporto cumulativo di merci nell'art. 1700. Il viaggiatore deve identificare su quale percorso è avvenuto il sinistro, ma l'incidenza di una coincidenza persa può essere valutata sul tragitto complessivo.

Distinguere cumulatività contrattuale, singoli percorsi e regole speciali dei vettori coinvolti.

Esempio pratico

Un biglietto copre due tratte con vettori successivi: un infortunio sulla seconda riguarda quel vettore; la perdita della coincidenza può incidere sul valore del viaggio intero.

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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