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Codice civile

Art. 1699 c.c. — Trasporto con rispedizione della merce 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Se il vettore promette di far proseguire la merce oltre le proprie linee tramite altri vettori senza lettera di vettura diretta fino alla meta, si presume che per il tratto successivo agisca da spedizioniere.

Per il primo tratto rimane vettore; per l'ulteriore percorso la qualificazione cambia, salvo prova di un diverso impegno. Occorre distinguere il mero incarico di organizzare i trasporti successivi dall'assunzione cumulativa dell'intero tragitto con un unico contratto.

Verificare lettera di vettura, accordi e ruolo assunto per ogni tratta, anche alla luce delle convenzioni speciali.

Esempio pratico

Un vettore porta la merce a un terminal e incarica un'altra impresa per l'ultimo tratto senza documento diretto: si esamina la presunzione di spedizione per la prosecuzione.

Giurisprudenza

  • Trasporto con rispedizione

    Corte di cassazione, n. 2529, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il vettore esegue una tratta e conclude in nome proprio, per conto del mittente, trasporti per il resto del percorso.

    Fonte →

Note

Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.

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