Codice civile
Art. 1905 c.c. — Limiti del risarcimento
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione
Testo dell'articolo
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'assicuratore indennizza il danno conseguente al sinistro nei modi e nei limiti pattuiti, includendo il profitto sperato solo se una clausola lo prevede.
Il principio indennitario collega la prestazione alla perdita effettivamente sofferta e alla copertura concordata, senza trasformare la polizza danni in fonte di guadagno.
Provare evento, nesso causale, entità del danno e clausole; danni indiretti o lucro cessante richiedono una specifica verifica contrattuale.
Esempio pratico
Un incendio distrugge merci assicurate: la compagnia indennizza la perdita nei limiti della polizza, mentre il mancato utile è coperto solo se pattuito.
Giurisprudenza
Indennizzo come debito di valore
Corte di cassazione, sez. 3 - , Ordinanza n. 16229, 2023, Rv. 667831-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'indennizzo dei danni reintegra una perdita patrimoniale ed è trattato come debito di valore, soggetto a rivalutazione tra sinistro e liquidazione.
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