Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1905 c.c. — Limiti del risarcimento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XX — Dell’assicurazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.

L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

L'assicuratore indennizza il danno conseguente al sinistro nei modi e nei limiti pattuiti, includendo il profitto sperato solo se una clausola lo prevede.

Il principio indennitario collega la prestazione alla perdita effettivamente sofferta e alla copertura concordata, senza trasformare la polizza danni in fonte di guadagno.

Provare evento, nesso causale, entità del danno e clausole; danni indiretti o lucro cessante richiedono una specifica verifica contrattuale.

Esempio pratico

Un incendio distrugge merci assicurate: la compagnia indennizza la perdita nei limiti della polizza, mentre il mancato utile è coperto solo se pattuito.

Giurisprudenza

  • Indennizzo come debito di valore

    Corte di cassazione, sez. 3 - , Ordinanza n. 16229, 2023, Rv. 667831-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'indennizzo dei danni reintegra una perdita patrimoniale ed è trattato come debito di valore, soggetto a rivalutazione tra sinistro e liquidazione.

    Fonte →

Articoli collegati