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Codice civile

Art. 2084 c.c. — Condizioni per l'esercizio dell'impresa 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo I - Dell’impresa in generale; Sezione I - Dell’imprenditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa.

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese sono stabilite dalla legge e dalle norme corporative.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

La legge individua le imprese soggette a concessione o autorizzazione e le altre condizioni di esercizio. La norma rinvia al settore competente e non assoggetta tutte le imprese a uno stesso titolo amministrativo.

Prima di iniziare un’attività occorre identificare requisiti soggettivi, locali, impianti e procedimento previsti dalla legislazione applicabile. Per alcuni casi rilevano strumenti diversi dall’autorizzazione preventiva, ma la loro utilizzabilità dipende dalla legge, non dalla semplice scelta dell’interessato.

Il riferimento alle norme corporative è storico e non attribuisce poteri attuali alle associazioni di categoria. L’eventuale assenza di un titolo pubblico può comportare effetti amministrativi o sanzionatori, mentre validità e conseguenze dei contratti stipulati richiedono un esame separato della norma violata. Non è corretto dichiarare automaticamente nullo ogni contratto concluso nell’esercizio irregolare di un’impresa.

Esempio pratico

Chi apre un’attività di somministrazione verifica i titoli e i requisiti previsti per quel servizio e per quei locali. L’articolo 2084 indica il rinvio alla legge, ma non stabilisce da solo quale procedimento debba essere seguito.

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