Codice civile
Art. 2172 c.c. — Durata del contratto
Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida
Testo dell'articolo
Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Quando le parti non fissano una durata, la soccida semplice ha durata legale di tre anni.
Alla scadenza occorre disdetta nel termine di almeno sei mesi, o in quello più lungo applicabile; in mancanza il rapporto si rinnova annualmente.
La verifica riguarda pattuizioni, usi e data di ricezione della disdetta; non basta il mero decorso del triennio per far cessare il contratto.
Esempio pratico
Una soccida iniziata il primo gennaio 2024 senza termine non si chiude automaticamente a fine 2026 se manca disdetta tempestiva.