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Codice civile

Art. 2172 c.c. — Durata del contratto 

Libro V - Del lavoro · Titolo II - Del lavoro nell’impresa; Capo II - Dell’impresa agricola; Sezione IV - Della soccida

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.

Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Quando le parti non fissano una durata, la soccida semplice ha durata legale di tre anni.

Alla scadenza occorre disdetta nel termine di almeno sei mesi, o in quello più lungo applicabile; in mancanza il rapporto si rinnova annualmente.

La verifica riguarda pattuizioni, usi e data di ricezione della disdetta; non basta il mero decorso del triennio per far cessare il contratto.

Esempio pratico

Una soccida iniziata il primo gennaio 2024 senza termine non si chiude automaticamente a fine 2026 se manca disdetta tempestiva.

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