Codice civile
Art. 2245 c.c. — Indennità di anzianità (disciplina storica sostituita dal TFR)
Libro V - Del lavoro · Titolo IV - Del lavoro subordinato in particolari rapporti; Capo II - Del lavoro domestico
Testo dell'articolo
In caso di cessazione del contratto è dovuta al prestatore di lavoro un'indennità proporzionale agli anni di servizio, salvo il caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie.
L'ammontare dell'indennità è determinata sulla base dell'ultima retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno di servizio.
Se gli usi lo stabiliscono, l'indennità è dovuta anche nel caso di dimissioni volontarie.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
L'articolo descrive la vecchia indennità di anzianità del lavoro domestico, con criteri ed esclusioni storici.
La legge n. 297/1982, art. 4, ha esteso il trattamento di fine rapporto dell'art. 2120 ai rapporti subordinati con indennità di anzianità e abrogato le precedenti discipline di tale indennità. La scheda conserva la lettera documentale a fini storici.
Per un rapporto attuale non si applicano gli otto giorni annui né l'esclusione per dimissioni o licenziamento colpevole. Si ricostruiscono accantonamenti TFR, retribuzione utile e disciplina contrattuale.
Esempio pratico
Una collaboratrice si dimette nel 2026: la famiglia calcola il TFR maturato e non lo nega richiamando l'esclusione del vecchio 2245.
Note
Disciplina storica sostituita e abrogata nel regime delle indennità dalla legge n. 297/1982, art. 4, commi quarto e decimo. Il testo letterale è conservato solo per documentazione; per il rapporto attuale si applica l’art. 2120.