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Codice civile

Art. 2272 c.c. — Cause di scioglimento 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione IV - Dello scioglimento della società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale. 5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Una causa prevista da legge o contratto può porre fine alla fase operativa della società semplice.

Il codice include termine, oggetto, volontà unanime, mancata ricostituzione della pluralità entro sei mesi e altre cause pattizie. Il testo vigente comprende l'apertura della liquidazione controllata.

Scioglimento e cancellazione non sono equivalenti. La perdita della pluralità consente il termine di ricostituzione e, al suo decorso, apre la disciplina di liquidazione anziché trasferire automaticamente i beni al socio rimasto.

Esempio pratico

Uno dei due soci recede e nessuno entra entro sei mesi: si verifica lo scioglimento, mantenendo distinti patrimonio e rapporti della società.

Giurisprudenza

  • Unico socio e scioglimento

    Corte di cassazione, sez. III, ordinanza n. 3489, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il recesso di uno dei due soci e la mancata ricostituzione della pluralità determinano scioglimento, ma non immediata estinzione né subentro del superstite nei diritti della società.

    Fonte →

Note

--------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'introduzione del numero 5-bis) al comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.

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