Codice civile
Art. 2288 c.c. — Esclusione di diritto
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo II - Della società semplice; Sezione V - Dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Testo dell'articolo
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'art. 2270.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La legge individua eventi che escludono il socio senza una deliberazione degli altri.
Nel testo vigente operano l'apertura o estensione al socio della liquidazione giudiziale o controllata e la liquidazione della sua quota ottenuta dal creditore particolare ex art. 2270.
Gli eventi concorsuali vanno coordinati con il Codice della crisi e col regime della procedura nel tempo. La perdita dei poteri di gestione non integra di per sé una esclusione legale.
Esempio pratico
Un creditore particolare ottiene la liquidazione della quota nel regime del 2270: si verificano gli effetti di esclusione di diritto.
Note
--------------- AGGIORNAMENTO (311) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (316) Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.