Codice civile
Art. 2319 c.c. — Nomina e revoca degli amministratori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo IV - Della società in accomandita semplice
Testo dell'articolo
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-13.
Spiegazione
La SAS deve nominare un amministratore o revocare quello nominato con atto separato.
Salvo diversa previsione, occorrono consenso degli accomandatari e voto degli accomandanti rappresentanti la maggioranza del capitale da loro sottoscritto.
La regola sulla revoca rinvia al secondo comma del 2259; non sostituisce la giusta causa necessaria per la nomina nel contratto sociale né la revoca giudiziale.
Esempio pratico
Per sostituire l’amministratore nominato separatamente si controlla il patto e si raccolgono i consensi delle due categorie secondo il criterio pertinente.
Giurisprudenza
Nomina nell’atto e atto separato
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 5416, 1996 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue la revoca del nominato nell’atto costitutivo, incidente sul patto sociale, da quella dell’amministratore nominato separatamente cui si riferisce la maggioranza speciale.
Fonte →