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Codice civile

Art. 2352 c.c. — Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione V - Delle azioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.

Testo vigente controllato il 2026-10-13.

Spiegazione

Sulle azioni gravano pegno, usufrutto o sequestro. Il vincolo separa titolarità della partecipazione ed esercizio di alcuni diritti, con soluzioni diverse per voto, opzione, versamenti e nuove emissioni.

Il voto segue di regola il pignoratizio, l’usufruttuario o il custode; opzione, versamenti e altri diritti hanno attribuzioni specifiche. Si esaminano convenzioni e titolo del vincolo: l’opzione resta al socio; i versamenti necessari e l’eventuale alienazione del diritto seguono i termini indicati.

Non tutti i diritti seguono automaticamente il voto. Titolo, convenzione e provvedimento giudiziale vanno letti prima di individuare il soggetto legittimato. L’aumento gratuito estende il vincolo alle nuove azioni. Non si assimila l’usufrutto al pegno quanto all’anticipazione dei versamenti e al diritto di restituzione.

Esempio pratico

Il socio concede usufrutto sulle azioni: distingue il voto dell’usufruttuario dall’opzione del socio in un aumento di capitale.

Giurisprudenza

  • Versamenti e usufrutto

    Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 19931, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce distingue il richiamo di decimi su quote già gravate da usufrutto dalla futura emissione legata a una riserva per aumento.

    Fonte →

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