Codice civile
Art. 2409-septies c.c. — Scambio di informazioni
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione VI-bis - Dell’amministrazione e del controllo; § 2 - Del sistema con collegio sindacale
Testo dell'articolo
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Collegio e revisore dispongono di informazioni complementari sui conti e sulla gestione. Lo scambio informativo raccorda controllo societario e revisione, mantenendo la distinzione fra le funzioni e i rispettivi compiti professionali.
Devono scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per svolgere i rispettivi compiti. Si individuano informazioni rilevanti per i destinatari e si documenta la comunicazione utile, senza trasformarla in una delega dei propri accertamenti.
Lo scambio non trasferisce le competenze né esonera dalle responsabilità proprie. Devono essere individuati contenuto rilevante, tempi e destinatari. Condivisione e responsabilità restano distinte: aver trasmesso un dato non dimostra automaticamente di avere valutato e gestito ogni criticità emersa.
Esempio pratico
Il revisore comunica al collegio una criticità sui crediti e riceve le informazioni raccolte dalla vigilanza.