Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2430 c.c. — Riserva legale 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo V - Società per azioni; Sezione IX - Del bilancio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La società consegue utili netti e deve costituire la riserva legale. L’accantonamento trattiene una quota dell’utile a protezione patrimoniale della società e si distingue da una semplice preferenza di distribuzione ai soci.

Almeno il 5% degli utili annuali alimenta la riserva fino al 20% del capitale; se diminuisce, deve essere reintegrata. Si determinano utili netti, capitale e livello della riserva, applicando reintegrazione e eventuali disposizioni speciali pertinenti.

L’utile contabile non è tutto distribuibile. Restano accantonamenti statutari e leggi speciali, da verificare prima del dividendo. Il raggiungimento della soglia non rende automaticamente distribuibile ogni altra posta. Perdite, riserve indisponibili e condizioni del dividendo devono ancora essere esaminati.

Esempio pratico

Con capitale 100.000 euro e riserva di 12.000, almeno 1.000 dei 20.000 euro di utili vanno alla riserva.

Articoli collegati