Codice civile
Art. 2491 c.c. — Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo VIII - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
Testo dell'articolo
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilita' di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti se i fondi disponibili non bastano a pagare i debiti sociali.
Gli acconti sul risultato della liquidazione sono consentiti soltanto se dai bilanci emerge che non compromettono la disponibilità di somme idonee all’integrale e tempestivo pagamento dei creditori. Possono essere richieste garanzie ai soci.
Un attivo contabile non equivale automaticamente a liquidità disponibile. I liquidatori rispondono personalmente e solidalmente dei danni causati ai creditori da riparti illegittimi, da distinguere dai diversi limiti della responsabilità dei soci dopo la cancellazione.
Esempio pratico
Il liquidatore vuole distribuire 30.000 euro mentre un contenzioso espone a un debito maggiore: verifica e accantona le risorse prima di concedere acconti.
Note
Marcatori e aggiornamenti tecnici sono conservati nella fonte; non costituiscono nuovi commi. Refusi documentali non corretti tacitamente.