Codice civile
Art. 2545-undecies c.c. — Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova societa', esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la societa' cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.
L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorita' di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La trasformazione deve preservare la destinazione mutualistica del patrimonio accumulato: il valore effettivo viene devoluto ai fondi, dedotte le poste ammesse e con la possibile integrazione del capitale minimo del nuovo tipo.
Gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale. La deliberazione richiede revisione di vigilanza nell’anno precedente oppure richiesta inoltrata dagli amministratori da almeno novanta giorni.
La devoluzione riguarda il valore effettivo, non una semplice differenza contabile liberamente determinata dai soci. Le deduzioni e l’eventuale aumento per il capitale minimo devono rispettare il testo legale.
Esempio pratico
Prima di trasformarsi, la cooperativa fa stimare il patrimonio da un esperto giudiziario, verifica la revisione e calcola la devoluzione senza attribuire ai soci le riserve vincolate.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.