Codice civile
Art. 2955 c.c. — Prescrizione di un anno
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive
Testo dell'articolo
Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e d'istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualita';
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il termine annuale presuntivo riguarda i crediti elencati, tra cui lezioni brevi, retribuzioni mensili, merci a non commercianti e medicinali. La categoria non si estende a ogni credito commerciale.
Si accertano prestazione, destinatario e periodicità. Il rapporto concretamente documentato e la compatibilità della difesa con il pagamento presunto sono essenziali.
Presunzione di estinzione e prescrizione ordinaria restano distinte. Per lavoro e compensi disciplinati da regimi speciali si verifica la normativa pertinente; non basta il nome usato in fattura.
Esempio pratico
Un negoziante chiede il prezzo di merci vendute per uso personale: il cliente valuta la presunzione annuale senza ammettere contemporaneamente un debito ancora insoluto.
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