Codice civile
Art. 309 c.c. — Decorrenza degli effetti della revoca
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se la revoca viene pronunciata dopo la morte dell’adottante per un fatto imputabile all’adottato, quest’ultimo e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.
Esempio pratico
Una revoca per indegnità diviene definitiva dopo il decesso dell’adottante: occorre coordinare l’esclusione ereditaria con la successione già aperta.