Codice civile
Art. 453 c.c. — Annotazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIV — Degli atti dello stato civile
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Un atto già registrato può ricevere annotazioni soltanto nei casi previsti dalla legge o in forza di un ordine giudiziario. Non è possibile aggiungere liberamente informazioni perché utili a una delle parti.
Esempio pratico
Una modifica di stato prevista dalla legge viene annotata secondo la relativa procedura; una nota personale richiesta dall’interessato non viene inserita senza un titolo normativo.