Codice civile
Art. 47 c.c. — Elezione di domicilio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo III — Del domicilio e della residenza
Testo dell'articolo
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La persona può scegliere un domicilio speciale per determinati atti o affari. La scelta deve essere espressa e scritta: non si desume automaticamente da ogni indicazione di recapito.
L’elezione vale nell’ambito indicato e non trasferisce il domicilio generale dell’articolo 43. Per le notifiche al domiciliatario bisogna coordinare l’elezione con la disciplina processuale e verificare che l’atto rientri negli affari considerati. Una generica comunicazione di email o PEC non basta sempre a costituire un domicilio speciale per la notifica di un atto giudiziario. Inoltre, secondo la giurisprudenza selezionata, il domicilio eletto in un contratto non è necessariamente esclusivo se manca una chiara previsione in quel senso. Domicilio speciale e domicilio digitale seguono regole che vanno tenute distinte.
Esempio pratico
In un contratto si elegge per iscritto domicilio presso uno studio per tutte le comunicazioni relative a quel contratto. Occorre leggere l’ambito della clausola prima di considerarla valida anche per un diverso affare o per una notifica processuale.
Giurisprudenza
Domicilio contrattuale ed esclusività
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 28513, Rv. 668950-01 · Massima ufficiale della Cassazione
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).
Fonte →Recapito PEC ed elezione di domicilio speciale
Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 12958, Rv. 667588-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di notifica alle persone fisiche, come tali non obbligate ad avere una propria PEC, una semplice comunicazione di "recapito digitale" presso il quale ricevere "le successive comunicazioni", in mancanza di specificazione circa il contenuto e lo scopo di tale comunicazione, non costituisce valida elezione di domicilio speciale ai fini della notifica di un atto processuale, posto che, in forza del necessario coordinamento dell'art. 141 c.p.c. con l'art. 47 c.c., la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto correttamente eseguita la notifica di un decreto ingiuntivo con le forme previste per gli "irreperibili", ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in difetto di valida elezione di "domicilio digitale").
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