Codice civile
Art. 504 c.c. — Liquidazione nel caso di più eredi
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se più coeredi hanno accettato con beneficio, ciascuno può promuovere la liquidazione. Chi prende l’iniziativa deve convocare gli altri davanti al notaio entro il termine fissato per le dichiarazioni di credito. La mancata comparizione non paralizza la procedura: il notaio rappresenta gli assenti nella liquidazione.
Esempio pratico
Uno dei tre coeredi beneficiati incarica il notaio e convoca gli altri; chi non compare è rappresentato dal notaio nella procedura.
Giurisprudenza
Coeredi beneficiati e procedimento unitario
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 4972, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La liquidazione dell’eredità beneficiata conserva carattere unitario anche se l’iniziativa proviene da un solo coerede. Quando la graduazione viene contestata, gli effetti investono le posizioni di tutti i coeredi coinvolti: il relativo giudizio deve quindi svolgersi con la loro partecipazione.
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