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Art. 520 c.c. — Rinunzia condizionata, a termine o parziale 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo per parte.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La rinuncia deve riguardare l’intera eredità, senza condizioni e senza termine. Una rinuncia limitata ai debiti, sospesa fino a un evento o relativa a una sola quota di quanto devoluto è nulla. Atti a favore di singoli soggetti o contro corrispettivo richiedono una qualificazione distinta secondo le norme sull’accettazione.

Esempio pratico

Il chiamato vorrebbe tenere il conto corrente e rinunciare soltanto all’immobile indebitato: non può usare una rinuncia parziale per ottenere questo risultato.

Note

Non selezionati precedenti editoriali su negozio oneroso indiretto e rinuncia del pretermesso come se autorizzassero una rinuncia parziale o condizionata; sintesi normativa dopo entrambe le ricerche.

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