Codice civile
Art. 584 c.c. — Successione del coniuge putativo
Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo II — Della successione del coniuge
Testo dell'articolo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte, il coniuge superstite di buona fede conserva la quota prevista per il coniuge e i diritti richiamati sulla casa. È però escluso se il defunto era legato da un valido matrimonio al momento della morte.
Esempio pratico
Un terzo impugna il matrimonio dopo il decesso per ottenere l’eredità: la sola nullità non basta a escludere il coniuge putativo di buona fede.
Giurisprudenza
Nullità del matrimonio e buona fede del coniuge putativo
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1772, 2024, Rv. 669909-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
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Note
Coordinamento con L. 76/2016, art. 1, commi 20 e 21, per la parte dell’unione civile nei limiti di compatibilità; convivenza distinta.