Codice civile
Art. 599 c.c. — Persone interposte
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo III — Della capacità di ricevere per testamento
Testo dell'articolo
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I divieti di ricevere per testamento non possono essere elusi intestando la disposizione a una persona interposta. Il testo conserva rinvii storici a 592, 593 e 595 eliminati dalle pronunce costituzionali; operativamente occorre considerare i divieti tuttora vigenti di 596–598. Il secondo comma individua familiari reputati interposti.
Esempio pratico
Un testamento pubblico attribuisce beni a un familiare del notaio intervenuto: si esamina il ruolo della persona e la regola sull’interposizione, senza utilizzare i vecchi divieti riferiti alle categorie di figli.
Note
Il testo legislativo conserva rinvii a 592, 593 e 595: applicazione esclusa dalle sentenze costituzionali 205/1970 e 153/1979 nelle parti indicate. La spiegazione coordina soltanto i divieti vigenti del 596–598; nessuna interpolazione silenziosa della citazione ufficiale.