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Art. 608 c.c. — Ritiro di testamento segreto od olografo 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione I — Dei testamenti ordinari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testamento segreto e il testamento olografo che è stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può ritirare in ogni momento il testamento segreto o l’olografo depositato. Il ritiro deve essere documentato con il verbale e le annotazioni prescritti; presso l’archivio notarile provvede l’archivista secondo le forme previste.

Esempio pratico

Il testatore chiede al notaio la restituzione del plico segreto: viene redatto il verbale di ritiro, con firme e annotazione.

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