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Art. 650 c.c. — Fissazione di un termine per la rinunzia 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Un interessato può chiedere al giudice un termine entro cui il legatario dichiari se vuole rinunciare. Se lascia scadere quel termine senza rinunciare, perde la relativa facoltà.

Esempio pratico

L’incertezza sulla rinuncia ostacola la sistemazione del bene: l’interessato domanda la fissazione giudiziale di un termine.

Giurisprudenza

  • Rinuncia a un legato immobiliare e atto giudiziale

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 14503, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per rinunciare a un legato immobiliare serve una dichiarazione scritta riferibile al legatario. Il precedente ammette che tale dichiarazione sia contenuta anche nella citazione, quando la parte ne abbia fatto proprio il contenuto nelle modalità considerate dal caso.

    Fonte →

Note

Il termine riguarda la rinuncia a un legato già acquistato; decorso senza rinuncia, si perde la facoltà di rinunciare, non il legato. 14503/2017 è rielaborazione secondaria sulla forma della rinuncia immobiliare, collegamento dichiarato.

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