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Art. 654 c.c. — Legato di cosa non esistente nell'asse 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il legato di una cosa particolare, oppure di una quantità di genere da prendere dall’eredità, non opera se quel bene manca nell’asse alla morte. Se la quantità è inferiore a quella indicata, vale soltanto per quanto esiste.

Esempio pratico

Sono lasciate cinquanta bottiglie della cantina del testatore; alla morte ne restano venti: il lascito opera per queste.

Giurisprudenza

  • Consistenza dell’asse e invalidità della donazione

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 21685, 2006 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il destinatario di un bene da prelevare nell’eredità può avere interesse a far accertare la nullità della donazione con cui il testatore lo aveva trasferito. La ricostruzione del patrimonio alla morte serve a stabilire se il lascito abbia ancora un oggetto; una donazione nulla non va assimilata senza verifica alla vendita revocatoria.

    Fonte →

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