Codice civile
Art. 679 c.c. — Revocabilità del testamento
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione V — Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Testo dell'articolo
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La facoltà di revocare o modificare il testamento non può essere abbandonata. Una clausola che pretenda di rendere definitiva la volontà testamentaria non produce effetto.
Esempio pratico
Il testatore scrive che non cambierà mai la disposizione: resta libero di modificarla nelle forme ammesse.
Giurisprudenza
Modifica con disposizione autonoma
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 1290, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Le disposizioni possono essere distribuite in più documenti testamentari. Per introdurre un’aggiunta o una modifica non serve ricopiare tutto ciò che si intende mantenere: si confrontano le schede per ricostruire continuità e incompatibilità.
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