Codice civile
Art. 834 c.c. — Espropriazione per pubblico interesse
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La proprietà può essere espropriata per pubblico interesse nei casi legalmente previsti e contro giusta indennità. Il codice rinvia alle norme speciali, che regolano presupposti, procedimento e liquidazione dell’indennità.
Esempio pratico
Per realizzare un’opera pubblica non basta una generica utilità collettiva: vanno verificati vincolo, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione dell’indennità secondo il procedimento applicabile.
Giurisprudenza
Stima tecnica definitiva e poteri dell’espropriante
Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 8781, 2026, Rv. 677898-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se è stata attivata la procedura tecnica prevista dall’art. 21 T.U. espropriazioni, l’ente non può sostituire unilateralmente nel decreto un’indennità diversa da quella stimata. Può invece proporre l’opposizione nei termini di legge; trascorsi tali termini, la stima diventa anche non contestabile nei limiti indicati.
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