Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 834 c.c. — Espropriazione per pubblico interesse 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La proprietà può essere espropriata per pubblico interesse nei casi legalmente previsti e contro giusta indennità. Il codice rinvia alle norme speciali, che regolano presupposti, procedimento e liquidazione dell’indennità.

Esempio pratico

Per realizzare un’opera pubblica non basta una generica utilità collettiva: vanno verificati vincolo, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione dell’indennità secondo il procedimento applicabile.

Giurisprudenza

  • Stima tecnica definitiva e poteri dell’espropriante

    Corte di cassazione, sez. 1, sentenza n. 8781, 2026, Rv. 677898-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se è stata attivata la procedura tecnica prevista dall’art. 21 T.U. espropriazioni, l’ente non può sostituire unilateralmente nel decreto un’indennità diversa da quella stimata. Può invece proporre l’opposizione nei termini di legge; trascorsi tali termini, la stima diventa anche non contestabile nei limiti indicati.

    Fonte →

Articoli collegati