Codice civile
Art. 1122-ter c.c. — Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo II — Del condominio negli edifici
Testo dell'articolo
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'assemblea può approvare sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni con la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell'edificio. Il quorum riguarda la decisione condominiale: non rende le riprese automaticamente conformi alla protezione dei dati. Finalità, inquadrature, informativa, accessi e tempi di conservazione richiedono una verifica separata della disciplina applicabile.
Esempio pratico
Il condominio approva telecamere all'ingresso: il progetto deve limitare le riprese e prevedere gestione e informativa adeguate.
Giurisprudenza
Riprese private e parti comuni
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 7289, 2024, Rv. 670644-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il precedente limita l'eccezione domestica del vecchio codice privacy ai soli spazi esclusivi: riprendere parti condivise richiede un distinto controllo delle regole sul trattamento.
Fonte →
Note
Il quorum discende dagli artt. 1122-ter e 1136, comma 2: maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore. La maggioranza descritta sommariamente nelle FAQ del Garante non sostituisce il testo civilistico. Coordinare con GDPR; il precedente 7289/2024 esamina la disciplina privacy storicamente applicabile.