Codice civile
Art. 1179 c.c. — Obbligo di garanzia
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo II — Dell’adempimento delle obbligazioni; Sezione I — Dell’adempimento in generale
Testo dell'articolo
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando una garanzia è dovuta ma non ne sono fissate forma e modalità, il debitore può scegliere una garanzia reale, personale o un'altra cautela sufficiente. La libertà di scelta non elimina il requisito dell'idoneità rispetto all'obbligazione garantita. Il testo non impone quindi sempre un'ipoteca né consente di offrire qualsiasi promessa priva di concreta efficacia. Se legge o accordo specificano la garanzia, occorre rispettare quella disciplina.
Esempio pratico
Un accordo impone una garanzia senza specificarla: il debitore propone una cautela adeguata all'importo e al rischio del credito.