Codice civile
Art. 1218 c.c. — Responsabilità del debitore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione deve risarcire il danno, salvo provare che l’inadempimento o il ritardo dipende da impossibilità dovuta a causa non imputabile. Occorre prima identificare quale prestazione fosse dovuta: un esito deludente, senza riferimento al contenuto dell’obbligo, non basta a fondare ogni domanda.
Nel riparto ordinario della prova, il creditore dimostra la fonte del diritto e, quando rilevante, la scadenza, e allega l’inadempimento; il debitore prova l’adempimento o la causa liberatoria. Restano da provare danno e collegamento causale secondo le regole della domanda e del tipo di rapporto. Il riparto non può essere trasferito indistintamente a qualsiasi fattispecie, comprese le obbligazioni negative o la responsabilità sanitaria soggetta a regole specifiche.
La liberazione richiede la causa non imputabile e la sua incidenza sull’impossibilità della prestazione. La sola difficoltà economica del debitore non equivale, in generale, a tale impossibilità. Il risarcimento si coordina con prevedibilità, causalità, concorso del creditore e altri limiti degli articoli seguenti.
Esempio pratico
Un fornitore non consegna il macchinario nel termine pattuito. Il cliente produce il contratto, allega la mancata consegna e documenta il danno richiesto. Il fornitore deve provare la consegna oppure una causa non imputabile che abbia reso impossibile adempiere; il semplice aumento dei propri costi non basta a dimostrarla.
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Prova dell’inadempimento nel vitalizio alimentare
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20150, 2022, Rv. 665013-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il beneficiario che chiede la risoluzione del vitalizio alimentare prova il contratto e allega l’inadempimento; il vitaliziante deve dimostrare la prestazione eseguita. Diversa è la posizione del terzo che propone l’azione, cui spetta la specifica prova dei fatti costitutivi.
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