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Codice civile

Art. 1379 c.c. — Divieto di alienazione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il divieto contrattuale di vendere vincola solo le parti ed è valido solo con durata conveniente e interesse apprezzabile.

Il divieto pattizio di alienare non crea, da solo, un vincolo opponibile a chi acquista da terzi. Fra le parti è valido soltanto se contenuto in limiti temporali convenienti e sorretto da un interesse apprezzabile.

Non trasforma di per sé il patto in un vincolo opponibile a ogni terzo; durata e interesse vanno valutati.

Esempio pratico

Un socio promette di non cedere un bene per un periodo delimitato a tutela di un interesse concreto dell’altro.

Un venditore impone di non rivendere per sempre: il patto richiede verifica di durata e interesse e non vincola automaticamente un futuro acquirente.

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