Codice civile
Art. 1379 c.c. — Divieto di alienazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il divieto contrattuale di vendere vincola solo le parti ed è valido solo con durata conveniente e interesse apprezzabile.
Il divieto pattizio di alienare non crea, da solo, un vincolo opponibile a chi acquista da terzi. Fra le parti è valido soltanto se contenuto in limiti temporali convenienti e sorretto da un interesse apprezzabile.
Non trasforma di per sé il patto in un vincolo opponibile a ogni terzo; durata e interesse vanno valutati.
Esempio pratico
Un socio promette di non cedere un bene per un periodo delimitato a tutela di un interesse concreto dell’altro.
Un venditore impone di non rivendere per sempre: il patto richiede verifica di durata e interesse e non vincola automaticamente un futuro acquirente.