Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1406 c.c. — Nozione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VIII — Della cessione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella cessione del contratto il terzo subentra nell’intera posizione di un contratto corrispettivo non ancora eseguito, con consenso dell’altro contraente.

La cessione riguarda un contratto con prestazioni corrispettive ancora da eseguire e richiede il consenso dell’altro contraente. Trasferisce una posizione complessa, a differenza della sola cessione di un credito o dell’accollo di un debito.

Non confondere il trasferimento della posizione con la cessione di un solo credito.

Esempio pratico

Un fornitore trasferisce a un’impresa il rapporto ancora ineseguito con assenso del cliente.

Un fornitore trasferisce a un terzo un contratto ancora in corso: serve il consenso della controparte, che dovrà poi ricevere le prestazioni dal cessionario.

Giurisprudenza

  • Consenso alla cessione del preliminare

    Corte di cassazione, sez. II, n. 32805, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La mancanza di consenso dell’altro contraente incide sul subentro e sulle posizioni nel giudizio pendente.

    Fonte →

Articoli collegati