Codice civile
Art. 1422 c.c. — Imprescrittibilità dell'azione di nullità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione I — Della nullità
Testo dell'articolo
L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’accertamento della nullità è imprescrittibile, ma restano l’usucapione e la prescrizione dell’azione restitutoria.
Il tempo non estingue la domanda di accertare che il contratto è nullo. Questo non conserva per sempre ogni effetto restitutorio: il possesso può portare all’usucapione e le azioni di restituzione seguono prescrizioni proprie.
Distinguere dichiarazione di nullità e domanda di restituzione.
Esempio pratico
Si domanda la nullità anni dopo il pagamento, la cui ripetizione può essere prescritta.
Dopo molti anni si può ancora far accertare la nullità dell’atto, ma la restituzione del bene richiede di esaminare possesso e usucapione.
Giurisprudenza
Ripetizione dopo nullità
Corte di cassazione, sez. II, n. 32694, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La prescrizione della restituzione per pagamento senza titolo decorre dal pagamento, non dalla successiva dichiarazione di nullità.
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