Codice civile
Art. 1563 c.c. — Scadenza delle singole prestazioni
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione
Testo dell'articolo
Il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti.
Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La scadenza di ciascuna prestazione è di regola nell’interesse di entrambe le parti; chi ha facoltà di fissarla deve avvertire il fornitore con anticipo congruo.
Il termine di consegna non è normalmente rimesso al solo interesse di una parte. Anche quando il beneficiario può scegliere la data, il preavviso deve dare al fornitore tempo ragionevole per organizzarsi, tenendo conto della natura dei beni.
Congruità del preavviso dipende da oggetto e organizzazione della fornitura.
Esempio pratico
Un cliente può scegliere il giorno della consegna, ma comunica la data con tempo sufficiente per prepararla.
Un distributore chiede per domani una consegna che richiede una settimana di preparazione: la facoltà di fissare la data non elimina il preavviso congruo.