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Codice civile

Art. 1566 c.c. — Patto di preferenza 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo V — Della somministrazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni.

L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La preferenza per un successivo contratto sullo stesso oggetto dura al massimo cinque anni; il beneficiario comunica l’offerta del terzo e il fornitore risponde nel termine, altrimenti decade.

La preferenza non impedisce di ricevere offerte di terzi: impone di comunicare le loro condizioni e consentire al precedente fornitore di pareggiarle o esercitare il diritto nei termini. Oltre cinque anni, l’obbligo si riduce al limite legale.

Controllare oggetto, durata, condizioni comunicate e termine della risposta.

Esempio pratico

Prima di cambiare fornitore, il cliente comunica condizioni comparabili al titolare del patto di preferenza.

Un’impresa riceve una proposta a prezzo e durata definiti; la trasmette al precedente fornitore, che deve dichiarare in tempo se intende avvalersi della preferenza.

Giurisprudenza

  • Preferenza in servizi continuativi

    Corte di cassazione, sez. II, n. 19556, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte editoriale riferisce l’estensione analogica del patto di preferenza a un appalto di servizi continuativi per un successivo contratto dello stesso oggetto.

    Fonte →

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