Codice civile
Art. 1682 c.c. — Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell'ambito del proprio percorso.
Tuttavia il danno per il ritardo o per l'interruzione del viaggio si determina in ragione dell'intero percorso.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Nei trasporti cumulativi di persone ciascun vettore risponde per il proprio tratto, mentre il danno da ritardo o interruzione si misura considerando l'intero viaggio.
È una regola diversa dalla solidarietà prevista per il trasporto cumulativo di merci nell'art. 1700. Il viaggiatore deve identificare su quale percorso è avvenuto il sinistro, ma l'incidenza di una coincidenza persa può essere valutata sul tragitto complessivo.
Distinguere cumulatività contrattuale, singoli percorsi e regole speciali dei vettori coinvolti.
Esempio pratico
Un biglietto copre due tratte con vettori successivi: un infortunio sulla seconda riguarda quel vettore; la perdita della coincidenza può incidere sul valore del viaggio intero.
Note
Per trasporti internazionali e modi speciali verificare convenzioni e leggi speciali.