Codice civile
Art. 1701 c.c. — Diritto di accertamento dei vettori successivi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VIII — Del trasporto
Testo dell'articolo
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Ogni vettore che subentra nel trasporto cumulativo può far annotare lo stato della merce al momento della consegna.
L'annotazione nella lettera di vettura, o in atto separato, serve a collocare eventuali danni nella tratta pertinente e a documentare il passaggio di custodia. Senza dichiarazione opera la presunzione di ricezione in buono stato e conforme alla lettera.
La presunzione riguarda il rapporto fra vettori successivi ed è superabile con prova contraria; registrare condizioni, data e riserve al passaggio.
Esempio pratico
Due vettori si scambiano colli già bagnati: il secondo fa descrivere l'umidità al ritiro, così non gli si presume consegnata merce integra.