Codice civile
Art. 1751-bis c.c. — Patto di non concorrenza
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo X — Del contratto di agenzia
Testo dell'articolo
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento: 1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo; 2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia; 3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente; 4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il patto che limita la concorrenza dell’agente dopo la cessazione deve essere scritto. Deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi del contratto di agenzia e non può superare due anni dall’estinzione del rapporto.
Il vincolo va quindi misurato sul precedente incarico: un divieto generico per ogni attività e territorio non è reso conforme dal solo fatto di essere sottoscritto. Ambito del patto e durata richiedono una verifica separata.
Il secondo comma disciplina un’indennità non provvigionale legata all’accettazione del patto, da distinguere dall’indennità di cessazione dell’articolo 1751. Si considerano durata, natura dell’agenzia, accordi di categoria e, in mancanza di accordo, i criteri di determinazione giudiziale.
Per questa indennità occorre anche verificare l’ambito soggettivo della disciplina introduttiva, articolo 23, comma 2, della legge 422/2000: non si trasferisce indistintamente il medesimo regime a qualsiasi società agente. Forma e limiti del primo comma restano un controllo autonomo.
Esempio pratico
Un agente operava nelle Marche per macchine agricole. Il patto scritto vieta concorrenza per diciotto mesi riferita alla stessa clientela, zona e prodotti. Oltre a questi limiti si verifica se all’agente concreto spetti l’indennità non provvigionale e come determinarla, separatamente da quella di fine rapporto.
Giurisprudenza
Durata e corrispettivo del patto di non concorrenza
Corte di cassazione, n. 24845, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il patto postcontrattuale non può eccedere due anni; la previsione sul compenso e gli effetti della sua omissione richiedono il vaglio concreto.
Fonte →
Note
Patto di non concorrenza postcontrattuale: coordinare con gli accordi collettivi pertinenti.