Codice civile
Art. 1757 c.c. — Provvigione nei contratti condizionali o invalidi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XI — Della mediazione
Testo dell'articolo
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
La condizione sospensiva fa sorgere la provvigione del mediatore quando si avvera; quella risolutiva non elimina il diritto già sorto.
Il diritto resta anche se il contratto è annullabile o rescindibile, purché il mediatore non conoscesse la causa di invalidità. La disciplina collega il compenso alla sorte giuridica dell'affare e alla conoscenza dei vizi.
Distinguere condizione sospensiva e risolutiva, nullità e invalidità sanabile; verificare avveramento e conoscenza del mediatore.
Esempio pratico
Un preliminare è subordinato all'ottenimento del mutuo: la provvigione pattuita secondo la norma sorge quando il finanziamento, condizione sospensiva, viene ottenuto.
Giurisprudenza
Condizione sospensiva e provvigione
Corte di cassazione, n. 9435, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La provvigione su un preliminare sottoposto a condizione sospensiva sorge solo se la condizione si avvera.
Fonte →
Note
Per la mediazione verificare la legge speciale 39/1989 e i requisiti professionali.