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Codice civile

Art. 1782 c.c. — Deposito irregolare 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XII — Del deposito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Nel deposito irregolare di denaro o beni fungibili con facoltà d'uso, il depositario ne acquista la proprietà e deve restituire l'equivalente.

La restituzione non riguarda gli stessi pezzi o banconote, ma una pari quantità della stessa specie e qualità. Si applicano, per quanto compatibili, le regole del mutuo e occorre capire se l'uso era consentito.

Non ogni deposito di denaro è automaticamente irregolare: verificare facoltà di impiego e patti sulla restituzione.

Esempio pratico

Una persona deposita 5.000 euro con facoltà per il custode di usarli: alla scadenza riceve 5.000 euro, non le medesime banconote.

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