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Codice civile

Art. 1812 c.c. — Danni al comodatario per vizi della cosa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XIV — Del comodato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il comodante che conosce vizi della cosa prestata e non li comunica risarcisce il danno che essi causano al comodatario.

La gratuità non autorizza a tacere un pericolo noto. Sono necessari conoscenza del difetto, omesso avviso e nesso causale con il danno patito dalla persona che usa il bene.

Non è una garanzia generale per ogni difetto sconosciuto; accertare cosa il comodante sapeva e quando.

Esempio pratico

Il proprietario presta una scala sapendo che un piolo è instabile e tace: se l'utilizzatore cade per quel difetto, può chiedere il danno.

Giurisprudenza

  • Vizi conosciuti e danno

    Corte di cassazione, n. 32932, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il dovere del comodante di avvertire dei vizi a lui noti ha fondamento legale; la sua responsabilità per omissione richiede prova della conoscenza del difetto.

    Fonte →

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