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Codice civile

Art. 1814 c.c. — Trasferimento della proprietà 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Le cose date a mutuo diventano proprietà del mutuatario, che ne deve restituire altrettante della stessa specie e qualità.

Il mutuatario può usare il denaro o gli altri beni fungibili ricevuti perché l'obbligo è di equivalente. Il passaggio di proprietà distingue il mutuo dalla custodia di una cosa specifica e spiega il rischio economico della restituzione.

Verificare consegna e natura fungibile; norme particolari possono disciplinare garanzie e destinazione del finanziamento.

Esempio pratico

Un agricoltore riceve cento quintali di grano a mutuo e li impiega: alla scadenza restituisce cento quintali della qualità convenuta.

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