Codice civile
Art. 1814 c.c. — Trasferimento della proprietà
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XV — Del mutuo
Testo dell'articolo
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Le cose date a mutuo diventano proprietà del mutuatario, che ne deve restituire altrettante della stessa specie e qualità.
Il mutuatario può usare il denaro o gli altri beni fungibili ricevuti perché l'obbligo è di equivalente. Il passaggio di proprietà distingue il mutuo dalla custodia di una cosa specifica e spiega il rischio economico della restituzione.
Verificare consegna e natura fungibile; norme particolari possono disciplinare garanzie e destinazione del finanziamento.
Esempio pratico
Un agricoltore riceve cento quintali di grano a mutuo e li impiega: alla scadenza restituisce cento quintali della qualità convenuta.