Codice civile
Art. 1826 c.c. — Spese e diritti di commissione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente
Testo dell'articolo
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il conto corrente non assorbe automaticamente i diritti di commissione e il rimborso delle spese relativi alle operazioni che generano le rimesse: essi sono normalmente iscritti nel conto.
La regola conserva la distinta causa delle spese e delle commissioni, pur facendole confluire nel meccanismo di liquidazione del rapporto; il titolo e l'ammontare vanno verificati nelle operazioni svolte.
Le parti possono convenire diversamente; la voce richiesta deve essere effettivamente dovuta e documentabile, tenendo distinti i limiti della disciplina speciale eventualmente applicabile.
Esempio pratico
Due imprese annotano le reciproche rimesse. Una sostiene una spesa documentata per l'operazione: può iscriverla nel conto, se il contratto non dispone diversamente.