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Codice civile

Art. 1826 c.c. — Spese e diritti di commissione 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XVI — Del conto corrente

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il conto corrente non assorbe automaticamente i diritti di commissione e il rimborso delle spese relativi alle operazioni che generano le rimesse: essi sono normalmente iscritti nel conto.

La regola conserva la distinta causa delle spese e delle commissioni, pur facendole confluire nel meccanismo di liquidazione del rapporto; il titolo e l'ammontare vanno verificati nelle operazioni svolte.

Le parti possono convenire diversamente; la voce richiesta deve essere effettivamente dovuta e documentabile, tenendo distinti i limiti della disciplina speciale eventualmente applicabile.

Esempio pratico

Due imprese annotano le reciproche rimesse. Una sostiene una spesa documentata per l'operazione: può iscriverla nel conto, se il contratto non dispone diversamente.

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