Codice civile
Art. 1936 c.c. — Nozione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo XXII — Della fideiussione
Testo dell'articolo
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il fideiussore assume verso il creditore un'obbligazione personale per garantire il debito di un'altra persona, anche senza che il debitore ne sappia nulla.
La garanzia rafforza la posizione del creditore e resta accessoria al debito principale nei limiti fissati dagli articoli seguenti.
Identificare creditore, debitore, obbligazione garantita e volontà espressa; distinguere la fideiussione da una garanzia autonoma pattuita con struttura diversa.
Esempio pratico
Una società ottiene un finanziamento e un socio promette alla banca di pagare se essa non adempie: il socio può assumere una fideiussione.